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Corso amministratore di condominio Perugia

Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili

L’A.N.AMM.I. è la prima Associazione di categoria in Europa a vantare l’ottenimento della certificazione ISO EN 9001. Tale riconoscimento ha certificato la corrispondenza ai Sistemi di Qualità ISO di tutte le attività dell’Associazione. 

La normativa in tema di condominio, inoltre, richiede obbligatoriamente, a colui che intenda svolgere questa attività professionale, “un corso di formazione iniziale e attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (art. 71 bis disp. att. c.c.)”,  I corsi di formazione A.NAMM.I., tenuti da docenti qualificati e professionisti del settore, rispondono ai requisiti obbligatori indicati dal D. M. n. 140/14

A Perugia è operativa la sede più longeva d’Italia con l’Arch. Ilario Balestro che in assoluto è il mandatario con più anni di esercizio alle spalle.
Un importante riconoscimento a livello nazionale a testimonianza dell’impegno e della dedizione applicata da sempre nell’ambito delle gestioni e soprattutto della formazione di nuovi amministratori a rafforzamento di una categoria di professionisti che è fondamentale nel panorama economico nazionale.

OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE 220/2012

La legge 220/2012, dopo anni di letargo normativo, ha imposto delle linee guida molto chiare sui requisiti che un amministratore di condominio debba avere per esercitare la professione, visto che fin troppo spesso la categoria è stata macchiata dai cosiddetti amministratori fai-da-te o improvvisati non sempre sono stati ligi nelle gestioni.

La figura dell’amministratore, nel tempo, è stata sempre più incaricata di responsabilità visto che tra i suoi compiti rientrano anche importanti  mansioni tecniche e fiscali, pertanto la frequentazione attiva di un corso di formazione professionale per amministratori di condominio è di fondamentale importanza a tutela della sua attività oltre che della sua professionalità

PRINCIPALI REQUISITI PER SVOLGERE LA PROFESSIONE DI AMMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

 

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INIZIO PROSSIMO CORSO

02 FEBBRAIO 2022

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